Redazione degli atti
Voce tariffaria n. 1
1. Per la redazione di una querela privata, di una denuncia penale, di una proposta di perseguimento penale nonché di un atto d'accusa sulla base del quale viene avviato il procedimento per contravvenzione, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 4, punto 1.
2. Per la redazione di atti contenenti l'esposizione dei fatti e motivate istanze istruttorie, di proposte di revoca o cessazione della custodia cautelare, di proposte di revoca di altre misure di garanzia e misure provvisorie, di proposte per lo svolgimento di un'udienza probatoria o di un atto istruttorio, di proposte per l'esclusione dal fascicolo delle prove illegittime, nonché per la redazione della difesa scritta dell'imputato nel procedimento per contravvenzione, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 4, punto 1.
3. Per la redazione della richiesta della persona offesa quale accusatore al giudice istruttore per l'assunzione di atti probatori, della proposta della persona offesa di assumere l'azione penale nonché dell'atto d'accusa per la prosecuzione dell'azione penale, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 4, punto 1.
4. Per la redazione dell'atto con il quale la persona offesa propone una domanda di natura patrimoniale, all'avvocato spetta un compenso di 75 punti.
5. Per la redazione degli altri atti, all'avvocato spetta un compenso di 50 punti.
Voce tariffaria n. 2
1. Per la redazione della proposta di rinvio dell'esecuzione della pena, dell'istanza di interruzione dell'espiazione della pena e della richiesta di liberazione condizionale, all'avvocato spetta un compenso di 100 punti.
2. Per la redazione della proposta di riabilitazione, all'avvocato spetta un compenso di 50 punti.
3. Per la redazione della domanda di grazia, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 4, punto 1.
4. Per la redazione della proposta di revoca della sospensione condizionale della pena, all'avvocato spetta un compenso di 50 punti.
Rappresentanza e difesa
Voce tariffaria n. 3
1. Per la partecipazione al procedimento dinanzi alla polizia, alla Procura dello Stato, alla Procura europea e al giudice istruttore; per la presenza all'udienza tenuta dal giudice istruttore ai fini della disposizione, proroga, revoca o cessazione della custodia cautelare e della decisione sul mandato d'arresto europeo o sull'ordine europeo d'indagine; per la difesa dell'imputato in occasione del primo interrogatorio dinanzi al Procuratore dello Stato o a un funzionario di polizia da questi autorizzato, oppure dinanzi alla Procura europea; per la presenza a ogni singolo atto probatorio durante gli accertamenti preliminari, le indagini e l'istruzione; per la presenza all'udienza probatoria; per la partecipazione alle trattative sul riconoscimento della colpevolezza ai fini della pronuncia della sentenza sulla base dell'accordo delle parti; nonché per lo svolgimento di attività di assunzione di informazioni dai cittadini nell'ambito delle indagini della difesa, all'avvocato quale difensore o procuratore della persona offesa quale accusatore spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 4, punto 1 e, per la seconda e ogni successiva ora iniziata di presenza nel procedimento, un compenso di 50 punti.
2. Per le attività di cui al punto 1 della presente Voce tariffaria che la polizia, la Procura dello Stato, la Procura europea o il giudice svolgono fuori dall'edificio della propria sede, all'avvocato spetta, oltre al compenso di cui al punto 1 della presente Voce tariffaria, anche il rimborso di cui alla Voce tariffaria n. 49.
3. All'avvocato quale procuratore della persona offesa ovvero della vittima spetta il 50% del compenso previsto dalla presente Voce tariffaria.
4. Qualora, dopo la comparizione del difensore o del procuratore della persona offesa per un'attività nel procedimento dinanzi alla polizia, alla Procura dello Stato, alla Procura europea o al giudice istruttore, lo svolgimento dell'attività venga rinviato, all'avvocato spetta il 50% del compenso di cui al punto 1 della presente Voce tariffaria, nonché il rimborso di cui alla Voce tariffaria n. 49.
Voce tariffaria n. 4
1. Per la difesa dell'imputato, la difesa della persona giuridica imputata, la rappresentanza dell'accusatore privato e della persona offesa quale accusatore nella seduta dinanzi alla sezione d'accusa, all'udienza preparatoria, al dibattimento dinanzi al giudice, alla seduta del collegio nella quale, dopo la presentazione dell'atto d'accusa, si decide sulla disposizione, proroga, revoca o cessazione della custodia cautelare o di altre misure di garanzia o misure provvisorie, nel procedimento relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena e all'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione, all'avvocato spetta, per la prima ora di ogni giornata di seduta, udienza o dibattimento, il seguente compenso:
- per i reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva fino a 3 anni: 100 punti;
- per i reati per i quali è prevista una pena detentiva fino a 5 anni: 200 punti;
- per i reati per i quali è prevista una pena detentiva fino a 10 anni: 300 punti;
- per i reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore a 10 anni: 400 punti;
- per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione di lunga durata: 500 punti;
- per i reati in concorso e per i reati continuati, il compenso è determinato in conformità alle fasce indicate nei trattini da 1 a 5 della presente Voce tariffaria, considerando quale pena prevista la pena più grave che può essere inflitta nel procedimento applicando le disposizioni della legislazione penale sulla determinazione della pena per i reati in concorso e per i reati continuati;
- per la difesa nel procedimento per contravvenzione: 100 punti;
- per la difesa nel procedimento per contravvenzione qualora, oltre alla pena pecuniaria o detentiva, possa essere disposta anche la confisca degli oggetti utilizzati o destinati alla commissione della contravvenzione, ovvero la confisca del profitto patrimoniale derivante dalla commissione della contravvenzione, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punto 1, in funzione del valore dell'oggetto confiscato o del profitto patrimoniale;
- per la difesa di una persona giuridica nel procedimento penale o per contravvenzione nei confronti di persone giuridiche, in base alla misura della pena prevista per la persona responsabile in tale persona giuridica;
- quando, nel procedimento penale, l'avvocato viene nominato dal giudice quale rappresentante della persona giuridica, gli spetta un compenso di 100 punti per la prima ora di ogni giornata di dibattimento; se viene nominato dalla persona giuridica, ha diritto al compenso ai sensi del trattino 9 della presente Voce tariffaria.
Se il dibattimento dura più di un'ora, per ogni successiva ora iniziata all'avvocato spetta un compenso di 50 punti.
2. Per la difesa dell'imputato e la rappresentanza della persona offesa quale accusatore o dell'accusatore privato:
- all'udienza di pronuncia della sentenza, all'avvocato spetta un compenso di 50 punti;
- alla seduta del collegio di secondo grado, all'avvocato spetta il compenso previsto per la difesa dinanzi al giudice di primo grado;
- al dibattimento dinanzi al giudice di secondo grado, all'avvocato spetta il compenso previsto per la difesa dinanzi al giudice di primo grado, aumentato del 25%, e al dibattimento dinanzi ai giudici di secondo e terzo grado per reati per i quali è prevista la reclusione di lunga durata, aumentato del 50%;
- alla seduta relativa ai mezzi di impugnazione straordinari, all'avvocato spetta il compenso previsto per la difesa dinanzi al giudice di secondo grado.
3. Nel procedimento nei confronti di un minorenne e nel procedimento nei confronti di persone con disturbi psichici, all'avvocato quale difensore spetta il compenso previsto per la difesa ai sensi del punto 1 della presente Voce tariffaria.
4. Qualora, dopo la presentazione dell'atto d'accusa, della proposta di accusa o della querela privata, ovvero dopo l'annullamento del decreto obbligatorio per contravvenzione o del decreto per contravvenzione, e prima dell'assunzione delle prove al dibattimento, il procedimento venga sospeso o il dibattimento rinviato, all'avvocato spetta il 50% del compenso di cui al punto 1 della presente Voce tariffaria, salvo il caso in cui il giudice, dopo il rinvio del dibattimento, prosegua con l'assunzione delle prove fuori dal dibattimento, nel qual caso all'avvocato spetta il compenso di cui al punto 1 della presente Voce tariffaria.
5. Per ogni colloquio effettuato con l'imputato che si trova in stato di fermo o custodia cautelare, all'avvocato spetta un compenso di 50 punti e, per la seconda e ogni successiva ora iniziata, un compenso di 50 punti.
6. Per la presenza a un sopralluogo, a una ricostruzione e ad altre attività che la polizia, la Procura dello Stato, la Procura europea o il giudice svolgono fuori dall'edificio della propria sede, all'avvocato spetta il compenso di cui al punto 1 della presente Voce tariffaria, nonché il rimborso di cui alla Voce tariffaria n. 49.
7. Il compenso per l'attività dell'avvocato nominato difensore d'ufficio, conformemente alle disposizioni della Legge sull'avvocatura, è determinato dal Regolamento del ministero competente per gli affari della giustizia.
8. All'avvocato che rappresenta la persona offesa nel procedimento dinanzi alla polizia, alla Procura dello Stato, alla Procura europea e al giudice istruttore, nel procedimento per l'adozione della decisione di consenso alla rinuncia condizionata all'azione penale in base al principio di opportunità, nel procedimento di valutazione individuale della vittima e al dibattimento dinanzi al giudice, spetta il 50% del compenso previsto dalla presente Voce tariffaria.
Mezzi di impugnazione
Voce tariffaria n. 5
1. Per l'appello contro la sentenza, l'appello contro la decisione di sospensione del procedimento, l'appello contro la decisione di svolgimento dell'indagine, l'appello contro la decisione con la quale è stata respinta la proposta di esclusione dal fascicolo delle prove illegittime, l'appello contro la decisione del giudice istruttore di rigetto della proposta della persona offesa quale accusatore per lo svolgimento di un atto probatorio o di un'indagine, nonché per l'appello contro la decisione sull'applicazione di misure educativocorrettive, misure di sicurezza e sul collocamento in un istituto di custodia e cura, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 4, punto 1, aumentato del 50%.
2. Per le risposte agli appelli contro le sentenze e le decisioni di cui al punto 1 della presente Voce tariffaria, all'avvocato spetta il 50% del compenso di cui al punto 1 della presente Voce tariffaria.
3. Per l'appello contro la decisione di disposizione o proroga della custodia cautelare, l'appello contro la decisione di disposizione delle misure cautelari e la decisione di disposizione della misura provvisoria con la quale all'imputato o ad altre persone è vietato disporre dei beni, l'appello contro la decisione di celebrare il processo in contumacia, l'appello contro la decisione di svolgimento del procedimento preparatorio, l'opposizione contro la sentenza con la quale viene emesso un decreto penale, l'appello e l'opposizione riguardanti i diritti processuali della difesa, l'appello contro la decisione di avvio all'espiazione della pena detentiva, l'appello contro le altre decisioni, nonché per l'opposizione contro il decreto per contravvenzione, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 4, punto 1.
4. Per le risposte agli appelli contro le decisioni di cui al punto 3 della presente Voce tariffaria, all'avvocato spetta il 50% del compenso di cui al punto 3 della presente Voce tariffaria.
5. Per l'appello contro la decisione sulle spese, all'avvocato spetta un compenso di 50 punti.
6. Per la redazione della risposta all'atto d'accusa, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 4, punto 1.
Mezzi di impugnazione straordinari
Voce tariffaria n. 6
1. Per la redazione della proposta di presentazione della richiesta per la tutela della legalità, della richiesta di riapertura del procedimento, della richiesta di riesame straordinario della sentenza passata in giudicato e di revisione del procedimento, nonché dell'appello contro la decisione di rigetto o inammissibilità di tali proposte e richieste e della revisione, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 5, punto 1.
2. Per la redazione della risposta alle proposte, richieste e alla revisione di cui al punto 1 della presente Voce tariffaria, all'avvocato spetta il 50% del compenso di cui alla Voce tariffaria n. 4, punto 1.
