STUDIO LEGALE

VEDRAN MARCAN

Tariffa sui compensi e sul rimborso delle spese per l'attività degli avvocati

II. PROCEDIMENTO CIVILE CONTENZIOSO

Redazione di domande giudiziali e atti

Voce tariffaria n. 7

All'avvocato spetta il compenso per la redazione della domanda giudiziale, della domanda riconvenzionale, della proposta o della richiesta:

1. Se il valore della controversia è:

DA EUR A EUR PUNTI
0 332,00 25
332,01 664,00 50
664,01 1.327,00 75
1.327,01 13.272,00 100
13.272,01 33.181,00 250
33.181,01 66.361,00 500

Se il valore della controversia supera EUR 66.361,00 fino a EUR 663.614,00, oltre al compenso di 500 punti l'avvocato ha diritto a calcolare 1 punto per ogni EUR 133,00 iniziati. Oltre il valore della controversia di EUR 663.614,00 fino a EUR 1.327.228,00, oltre al compenso di 4.991 punti l'avvocato ha diritto a calcolare 1 punto per ogni EUR 265,00 iniziati. Oltre il valore della controversia di EUR 1.327.228,00, oltre al compenso di 7.496 punti l'avvocato ha diritto a calcolare 1 punto per ogni EUR 664,00 iniziati, ma non oltre 10.000 punti.

2. All'avvocato spetta un compenso forfettario di 250 punti, comprendente al massimo quattro attività per ogni procedimento di primo grado, nei seguenti procedimenti:

- per turbativa del possesso;

- in materia di servitù;

- in materia di rapporti abitativi (disdette, sfratti, accertamenti);

- in materia di rapporti di lavoro (annullamento del licenziamento, accertamento del diritto al lavoro e simili), salvo nei procedimenti di valore determinabile ai quali si applica la Voce tariffaria n. 7, punto 1.

Per ogni ulteriore attività nei procedimenti sopra indicati, all'avvocato spetta un compenso di 50 punti.

Il procedimento instaurato a seguito di una decisione di annullamento è considerato un nuovo procedimento di primo grado e, in tale procedimento, all'avvocato spetta il compenso previsto dalla presente Voce tariffaria.

3. All'avvocato spetta un compenso forfettario di 200 punti, comprendente al massimo quattro attività per ogni procedimento di primo grado, nei seguenti procedimenti:

- per divorzio o annullamento del matrimonio, nonché per l'accertamento dell'esistenza o inesistenza del matrimonio;

- per l'accertamento o la contestazione della paternità, nonché per stabilire con chi vivranno i figli minorenni;

- per il mantenimento legale o la cessazione dell'obbligo di mantenimento.

Per ogni ulteriore attività nei procedimenti sopra indicati, all'avvocato spetta un compenso di 50 punti.

Il procedimento instaurato a seguito di una decisione di annullamento è considerato un nuovo procedimento di primo grado e, in tale procedimento, all'avvocato spetta il compenso previsto dalla presente Voce tariffaria.

4. Nelle controversie:

- in materia di diritto d'autore, proprietà industriale e diritti connessi, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punto 1, ma non meno di 100 punti;

- per l'accertamento di rendite, locazioni, affitti e in altri procedimenti simili, quale valore della controversia si assume l'importo quinquennale della rendita, locazione, affitto e degli altri pagamenti simili.

5. Per le domande dirette all'emissione di un'ingiunzione di pagamento sulla base di una fattura o di un estratto dei libri contabili, all'avvocato spetta il 50% del compenso di cui al punto 1 della presente Voce tariffaria, ma non oltre 100 punti.

6. Per la domanda diretta all'emissione di ordini cambiari, assegni e ingiunzioni di pagamento sulla base di altri titoli di credito, atti pubblici e privati, diversi da quelli indicati al punto 5 della presente Voce tariffaria, all'avvocato spetta il compenso di cui al punto 1 della presente Voce tariffaria.

7. Le domande e gli atti motivati dinanzi all'arbitrato nazionale sono remunerati ai sensi della Voce tariffaria n. 7, punto 1.

Le domande e gli atti motivati dinanzi all'arbitrato internazionale e all'arbitrato con elemento internazionale sono remunerati ai sensi della Voce tariffaria n. 7, punto 1, con aumento del 100%.

8. Per la rappresentanza nei procedimenti di composizione amichevole delle controversie, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punto 1.

9. Per la rappresentanza in un procedimento civile contenzioso in cui il valore della controversia è inferiore a EUR 100,00, indipendentemente dalla disposizione della Voce tariffaria n. 7, punto 1, salvo che i punti da 2 a 8 della presente Voce tariffaria dispongano diversamente per singoli procedimenti e controversie, all'avvocato spetta un compenso forfettario di 50 punti per l'intero procedimento di primo grado.

10. Per le domande con le quali si avvia il procedimento ai sensi della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, della Legge di attuazione della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("Narodne novine", n. 99/18), del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, del Regolamento del Consiglio n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, della Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, nonché in tutti gli altri procedimenti contenziosi e non contenziosi relativi a controversie familiari con elemento internazionale, all'avvocato all'avvocato spetta un compenso di 250 punti.

Voce tariffaria n. 8

1. Per la redazione della comparsa di risposta, dell'opposizione contro l'ingiunzione di pagamento e di quattro atti motivati nel procedimento di primo grado, all'avvocato spetta il compenso previsto per la domanda giudiziale ai sensi della Voce tariffaria n. 7, punti 1, 4, 7 e 8.

2. Per la redazione della proposta di rimessione in termini, all'avvocato spetta il 50% del compenso di cui al punto 1 della presente Voce tariffaria, ma non oltre 100 punti.

3. Per la redazione di atti motivati diversi da quelli di cui alla Voce tariffaria n. 8, punto 1, all'avvocato spetta il 50% del compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punti 1, 4, 7 e 8, ma non oltre 100 punti.

4. Per la redazione degli altri atti, all'avvocato spetta il 25% del compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punti 1, 4, 7 e 8, ma non oltre 25 punti.

5. Per la redazione di atti motivati nei procedimenti ai sensi della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, della Legge di attuazione della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("Narodne novine", n. 99/18), del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, del Regolamento del Consiglio n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, della Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, nonché in tutti gli altri procedimenti contenziosi e non contenziosi relativi a controversie familiari con elemento internazionale, all'avvocato all'avvocato spetta un compenso di 250 punti e, per gli altri atti nel corso del procedimento, un compenso di 125 punti.

6. Il procedimento instaurato a seguito di una decisione di annullamento è considerato un nuovo procedimento di primo grado e, in tale procedimento, all'avvocato spetta il compenso previsto dalla presente Voce tariffaria.

Rappresentanza alle udienze

Voce tariffaria n. 9

1. Per ogni udienza nella quale si è discusso il merito, sono state assunte prove o è stata conclusa una conciliazione giudiziale, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punti 1, 4, 7 e 8.

2. Per tutte le altre udienze nelle quali si è discusso soltanto di questioni processuali, oppure nelle quali, prima della discussione del merito, il procedimento si è concluso con il ritiro della domanda o dell'opposizione, con sentenza di accoglimento per riconoscimento o con sentenza contumaciale, all'avvocato spetta il 50% del compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punti 1, 4, 7 e 8.

3. Per l'udienza nella quale viene pronunciata la sentenza, all'avvocato spetta il 50% del compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punti 1, 4, 7 e 8, ma non oltre 50 punti.

4. Per ogni udienza arbitrale nella quale si è discusso il merito o sono state assunte prove, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punto 7, mentre per tutte le altre udienze spetta il 50% del compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punto 7.

5. Per la comparizione a un'udienza rinviata prima dell'inizio della discussione, all'avvocato spetta il 25% del compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punti 1, 4, 7 e 8, ma non oltre 50 punti.

6. Per il dibattimento dinanzi al giudice di secondo grado, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punti 1, 4, 7 e 8.

7. Per la presenza a un sopralluogo, all'avvocato spetta lo stesso compenso previsto per la rappresentanza all'udienza, nonché il rimborso di cui alle Voci tariffarie n. 39 e n. 49.

8. Per la rappresentanza nei procedimenti ai sensi della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, della Legge di attuazione della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("Narodne novine", n. 99/18), del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, del Regolamento del Consiglio n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, della Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, nonché in tutti gli altri procedimenti contenziosi e non contenziosi relativi a controversie familiari con elemento internazionale, all'avvocato spetta un compenso di 250 punti.

Mezzi di impugnazione

Voce tariffaria n. 10

1. Per la redazione dei mezzi di impugnazione ordinari contro la sentenza, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punti 1, 4 e 7, aumentato del 25%.

2. Per la redazione dei mezzi di impugnazione ordinari nelle controversie di cui alla Voce tariffaria n. 7, punti 2 e 3, all'avvocato spetta un compenso forfettario di 100 punti.

3. Per la redazione dei mezzi di impugnazione ordinari nelle controversie di cui alla Voce tariffaria n. 7, punto 9, all'avvocato spetta un compenso forfettario di 30 punti.

4. Per la redazione dell'appello contro una decisione, all'avvocato spetta il 50% del compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punti 1, 4 e 7.

5. Per la redazione della proposta di autorizzazione alla revisione e dei mezzi di impugnazione straordinari, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punti 1, 4 e 7, aumentato del 50%. Per la redazione della proposta di autorizzazione alla revisione e dei mezzi di impugnazione straordinari nelle cause di cui alla Voce tariffaria n. 7, punti 2 e 3, all'avvocato spetta un compenso di 150 punti, mentre nelle cause di cui alla Voce tariffaria n. 7, punto 9 della presente Tariffa, spetta un compenso di 100 punti.

6. Per la redazione della risposta all'appello, della risposta alla proposta di autorizzazione alla revisione e della risposta ai mezzi di impugnazione straordinari, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punti 1, 4 e 7.

Per la redazione della risposta all'appello, della risposta alla proposta di autorizzazione alla revisione e della risposta ai mezzi di impugnazione straordinari nelle cause di cui alla Voce tariffaria n. 7, punti 2, 3 e 9, all'avvocato spetta un compenso di 30 punti.