Voce tariffaria n. 32
1. Per la redazione degli atti e la rappresentanza nelle cause e nei procedimenti svolti in base alla normativa vigente prima del procedimento giudiziario o amministrativo, quali, ad esempio, la richiesta di risarcimento dei danni contro lo Stato, gli organi dell'amministrazione statale e gli altri organi statali, ovvero gli organi delle unità di autogoverno locale o territoriale (regionale), la richiesta contro compagnie di assicurazione, società commerciali, enti di previdenza sociale e altre persone giuridiche, le richieste di risarcimento dei danni da parte di persone ingiustamente condannate e illegalmente detenute e simili, all'avvocato spetta il compenso di cui alla Voce tariffaria n. 7, punto 1.
2. Per la redazione degli atti con i quali si avvia il procedimento disciplinare dinanzi all'autorità competente o al giudice, degli atti motivati contenenti allegazioni di fatto e di diritto, nonché dei mezzi di impugnazione, all'avvocato spetta un compenso di 100 punti.
3. Per la redazione degli altri atti nel corso del procedimento di cui al punto 2 della presente Voce tariffaria, all'avvocato spetta il 25% del compenso di cui al punto 2 della presente Voce tariffaria.
4. Per la rappresentanza e la partecipazione alle udienze nel procedimento di cui al punto 2 della presente Voce tariffaria, all'avvocato spetta il compenso di cui al punto 2 della presente Voce tariffaria.
5. Per la rappresentanza all'udienza nel procedimento di cui al punto 2 della presente Voce tariffaria nella quale si è discusso soltanto di questioni processuali, oppure il procedimento è stato sospeso prima della discussione del merito, all'avvocato spetta il 25% del compenso di cui al punto 2 della presente Voce tariffaria.
