Voce tariffaria n. 48
All'avvocato spetta il rimborso delle spese per gli esborsi effettivi necessari per l'esecuzione degli incarichi affidatigli.
Tra le spese rimborsabili ai sensi delle disposizioni della Tariffa rientrano anche gli esborsi per servizi postali, telefonici e bancari, nonché le altre spese.
Voce tariffaria n. 49
Per lo svolgimento di attività fuori dalla sede dello studio legale, all'avvocato spetta, a titolo di spese di viaggio, il rimborso delle spese di trasporto e delle spese effettive sostenute durante l'assenza dallo studio legale.
Voce tariffaria n. 50
L'avvocato ha diritto al rimborso delle spese di trasporto nella misura del prezzo del biglietto di prima classe del treno espresso o della nave, del biglietto aereo in classe business e del vagone letto in treno, ovvero della cabina sulla nave, qualora il viaggio debba essere effettuato di notte.
Il rimborso di cui al comma precedente spetta all'avvocato nella misura delle spese di trasporto per il viaggio effettuato per il percorso più breve possibile.
Per l'uso dell'automobile propria, all'avvocato spetta un rimborso pari al 30% del prezzo della benzina senza piombo a 100 ottani per ogni chilometro percorso, nonché il costo del pedaggio autostradale.
Voce tariffaria n. 51
Qualora l'avvocato debba rimanere in viaggio fuori dalla sede dello studio per più di un giorno o debba pernottare in albergo, ha diritto al pagamento dell'indennità giornaliera e delle spese di alloggio alberghiero. L'importo dell'indennità giornaliera di cui al comma precedente è calcolato nella misura dell'indennità giornaliera spettante a un giudice del Tribunale di contea nel cui territorio si trova lo studio legale.
